Conformità urbanistica-catastale, compra-vendita immobiliare e sanatorie
Ogni immobile, in fase di compra-vendita, deve essere verificato in base alla Conformità Urbanistica e Catastale rispetto allo Stato di Fatto. Questa è dichiarata dalla parte venditrice nell'Atto di Compra-Vendita.
In pratica:
Conformità Urbanistica: deve esserci corrispondenza tra Stato di Fatto e Licenza Edilizia (o Concessione Edilizia, o Permesso di Costruire, o C.I.L.A., o S.C.I.A) presente presso l'Ufficio Edilizia Privata.
Nel caso di mancante conformità occorre presentare 1 pratica. A seconda dei casi può essere 1 C.I.L.A., 1 Permesso di Costruire…nella loro “versione” in Sanatoria.
Conformità Catastale: deve esserci corrispondenza tra Stato di Fatto e Planimetria Catastale. Il D.L. 78 del 31/05/2010 all'art. 19 comma 4 richiama proprio questo tipo di conformità.
Dalla Documentazione visionata in merito posso dire che è presente la Conformità Catastale.
Nel caso manchi 1 delle 2 conformità potrebbero esserci problemi in fase di Compra-Vendita, a seconda dei controlli effettuati dal Notaio o da Professionista incaricato dall'acquirente (nel caso non sia presente 1 Professionista è solitamente il venditore che dichiara la conformità, rischiando false dichiarazioni che potrebbero portare, in casi particolari, alla nullità dell'Atto).
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